20 ottobre 2011
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
(C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro)
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATA COME TESTO BASE
Art. 1
1. Per il quadriennio 2012-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo ai vincitori inseriti all’interno di tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione delle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime ovvero quando si tratta di procedere, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'assunzione di figure professionali a esse equipollenti.
2. Ai fini di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici statali e alle Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono, per il quadriennio 2012-2015, della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per il medesimo quadriennio 2012-2015, regioni ed enti locali, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, possono procedere al reclutamento di personale mediante il ricorso alle procedure di cui al comma 4, secondo periodo, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei vincitori di concorso di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del periodo precedente.
3. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, di cui all’articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori risultanti dall’esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, secondo quanto previsto dal comma 4, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori.
4. Entro il 31 dicembre 2013 il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni, effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, dei vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie di cui al comma 3. Ove completate le assunzioni del relativo personale con le modalità e i criteri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 o anche prima di tale data, qualora siano stati già esauriti i relativi elenchi dei vincitori, alle amministrazioni predette, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è consentito di coprire i posti vacanti attingendo, fino a concorrenza e comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti da coprire, alle graduatorie degli idonei dei medesimi concorsi e, per il restante 50 per cento, bandendo nuovi concorsi.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
6. Con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 5 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
http://cesaredamiano.wordpress.com/2011/10/26/vincitori-e-idonei-di-concorso/#comment-2899
Pessima proposta di legge.
Tale proposta infatti prevede una libertà pressochè totale nell' indire nuovi concorsi anche in presenza di graduatorie valide per la stessa mansione. Unico obbligo sarebbe l'assunzione del 50% dei posti del nuovo concorso dalla graduatoria di idonei del concorso precedente.
Se desideriamo un sistema di moltiplicazione infinita degli idonei, l'abbiamo trovato.
Indire un nuovo concorso, per esempio di 60 posti, significa creare una seconda graduatoria di centinaia di persone nuovamente e vanamente in attesa che si aggiunge alle centinaia di persone in attesa della graduatoria precedente, quindi ben poco importa se 30 di tali posti vengono ricoperti utilizzando la prima graduatoria.
Questo non è un compromesso, è solo una sconfitta per gli idonei dei concorsi. In quanto tale proposta è studiata per tutelare solo i vincitori ( poche decine talvolta, non bastano affatto per coprire il reale fabbisogno d'organico delle P.A) e paradossalmente i precari e gli interinali che entrano senza concorso, dato che qualcuno dovrà pur coprire le carenze di personale causate dalla mancata assunzione degli idonei dei concorsi.
La presenza di persone che definiscono tale proposta come un miglioramento, può solo amareggiare. Evidentemente non tengono conto del fatto che, non solo non esiste una legge che preveda necessariamente l'assunzione degli idonei dei concorsi, ma NON ESISTE NEANCHE una legge che autorizza le P.A nell'esercizio di una discrezionalità "totale" nell'indire tutti i concorsi che desidera anche in presenza di una graduatoria valida per le stesse mansioni. Tali problemi infatti, essendo questioni di merito, buona amministrazione, imparzialità etc vengono eventualmente giudicati dal Tar su ricorso dei concorsisti. Altamente indicativo in proposito risulta il recente e crescente aumento delle sentenze Tar e Consiglio di Stato che condannano l'indizione di nuovi concorsi in presenza di una graduatoria valida per le stesse mansioni (le sentenze sono visionabili nella sezione giurisprudenza sui concorsi di questo sito).
Tale proposta invece tende a legittimare una libertà semi-totale della PA nell'indire un nuovo concorso (o più di uno) ANCHE in presenza di una graduatoria valida per le stesse mansioni. Unico limite? Una percentuale di posti da assumere dalla graduatoria precedente.
Quindi questa proposta è indubbiamente peggiorativa rispetto alla situazione attuale.
Ribadire una difesa di questa proposta incentrata sul fatto che la PA non "deve" necessariamente bandire un nuovo concorso pur in presenza di una graduatoria valida, ma che "può" farlo se lo desidera, risulta francamente una difesa ridicola, ambigua nella sua spudorata insostenibilità.
E' già gravissimo il fatto che le sia data la possibilità di farlo, tutte le volte che desidera, in netto contrasto con le più recenti sentenze Tar e Consiglio di Stato.
E' come proporre una legge di depenalizzazione del furto per poi dire che con tale legge il ladro non "deve" necessariamente rubare, ma semplicemente "può" farlo ripetutamente se decide di farlo.
Quindi sta alla discrezionalità del ladro.
Dobbiamo avere fiducia in lui.
Per quale assurdo motivo dovremmo fidarci della volontà delle P.A di assumere dalle graduatorie già esistenti senza bandire un nuovo concorso, quando tutti sappiamo che spesso i concorsi possono benissimo essere macchine per fare denaro? Per quale altro motivo è già successo centinaia di volte che le PA bandiscono nuovi concorsi dimenticandosi (volutamente) della graduatoria precedente? Se tutto questo accade senza disposizioni di legge in merito perchè mai le P.A dovrebbero fare diversamente nel momento in cui esiste persino una legge che li autorizza a farlo tutte le volte che desiderano?
Talvolta l'eccesso di ingenuità sembra proprio consapevole malafede.
Chi sostiene tale proposta di legge affermava ed afferma ancora di voler "bloccare la macchina dei concorsi". Stranamente lo fa tramite proposte di legge che lanciano quella stessa macchina a pieno regime e senza freni.
Esempio di assunzioni pubbliche tramite
un comune concorso pubblico
Il concorso viene bandito per 50 posti
viene creata una graduatoria con 50 vincitori e probabilmente 270 idonei.
La Pa assume subito i 50 vincitori e nell'arco di tre anni vi sono buone possibilità che assuma anche gli idonei e che nell'arco di tre anni assuma in totale 320 unità.
Se indice un nuovo concorso per la stessa mansione professionale del primo concorso i 270 possono ricorrere al Tar, con alte probabilità di vincere il ricorso, considerate le ultime evoluzioni giurispridenziali in tema di scorrimenti di graduatorie pubbliche.
Esempio di assunzioni pubbliche tramite la proposta di legge unificata Damiano, Cazzola, Di Pietro per lo stesso identico concorso.
Questo è quello che l'Amministrazione PUO' fare se desidera.
Il concorso viene bandito per 50 posti
viene creata una graduatoria con 50 vincitori e probabilmente 270 idonei.
Vengono assunti i 50 vincitori ma in questo caso la P.A può disinteressarsi completamente della rimanente graduatoria bandendo un nuovo concorso identico al primo.
Se necessità altre 50 unità per le stesse mansioni indice un nuovo concorso per 25 posti.
Gli altri 25 li prende dalla graduatoria precedente.
Viene creata una seconda graduatoria con 25 vincitori e presumibilmente circa 135 idonei che si aggiungono ai 270 della graduatoria precedente.
La Pa quindi assume 100 unità e lascia nelle due graduatorie la bellezza di 405 idonei.
Questi idonei hanno speranze di essere assunti nel tempo?
Molto poche considerato che la Pa se necessità di altre 50 unità può NUOVAMENTE indire un terzo concorso di 25 posti ( non c'è una fine, non c'è un limite, i concorsi possono essere indetti all'infinito) per la stessa mansione professionale creando una terza graduatoria pubblica. Da tale ennesima graduatoria assume sempre 25 vincitori, gli altri 25 li prende dalla graduatoria precedente ( la seconda) ingrossando ancor di più l'esercito degli idonei con altri 135 idonei della terza graduatoria.
Alla fine delle tre procedure concorsuali questa PA ha assunto solo 150 unità ( meno della metà delle unità che avrebbe potuto assumere con le modalità descritte nel primo esempio e con un solo concorso pubblico )
Gli idonei sono diventati 540.
Assolutamente inutile un ricorso al Tar, sarebbe un ricorso perso in partenza. Vi è una disposizione di legge che autorizza la P.A ad indire tutti i concorsi che vuole anche in presenza di una vigente graduatoria per la stessa mansione.
Se nell'arco di tutto questo tempo ( si tratta di svariati anni, i concorsi sono procedure molto lunghe e costose) le sole 150 unità assunte non bastano per coprire il fabbisogno reale d'organico, la PA deve trovare il mezzo per integrarli.
Lo fa tramite lavoratori interinali a chiamata diretta o precari, senza concorso.
La via più facile e veloce, presumibilmente il vero obiettivo finale di tale proposta di legge.
Co.V.I.C.B1
